LA PAGINA LEGALE
a cura dell’ Avv. Vincenzo Miglio

Concorsi pubblici in ambito militare

Per i concorsi pubblici in ambito militare è stata emanata dal Ministero della Difesa, con decreto del 5 ottobre 2011, una modifica della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, pubblicata sulla GU n. 237 del 11-10-2011, che ha inserito all’art. 19 “l’alopecia areata”, fra le patologie che rendono il candidato non idoneo al servizio militare.

Con la sentenza n.320/2000 del Tar Calabria un candidato escluso per alopecia  è stato riammesso al concorso all’Accademia della Guardia di Finanza, in relazione “al dedotto vizio di motivazione del provvedimento di esclusione”.

Contro le decisione di non idoneità della Commissione Sanitaria Militare la tutela è in sede amministrativa davanti al TAR LAZIO, ovvero con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini, previsti per legge, dalla notifica del provvedimento di esclusione.

Concorsi pubblici nella Polizia di Stato

La legge 23 agosto 2004, n. 226 (GU. N.204 del 31 agosto 2004) ha sospeso la chiamata per lo svolgimento del servizio di leva obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2005 e dunque non è più possibile arruolare agenti ausiliari nella Polizia di Stato.

Con decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198 è stato emanato il regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato.

In particolare, si evidenzia la Tab. 1-Art. 1. “Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze”. All'art. 2 “Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche”.

Non esiste una classificazione specifica delle singole patologie, tra le quali venga menzionata l’alopecia areata.

Contro la decisione di non idoneità della Commissione Sanitaria la tutela è in sede amministrativa davanti al TAR LAZIO, ovvero con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini, previsti per legge, dalla notifica del provvedimento di esclusione.

Si può segnalare un caso specifico in un concorso per ispettore di Polizia nell’ordinanza n. 8024/2001, del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV del 18/09/2001, che ha dichiarato: “l’assenza delle dedotte infermità di carattere invalidanti o ostativi al normale svolgimento del servizio”, in favore di un candidato escluso alle prove   fisiche per alopecia areata e poi riammesso alle successive fasi del concorso.

Invalidità Civile

Con domanda diretta alle ASL della propria città di residenza si ha diritto ad ottenere una invalidità civile nel caso di “alopecia cicatriziale” del 35% per la perdita totale dello scalpo, ovvero del 21% per la perdita parziale, punteggio fisso in base al DM del 5/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 47 del 26/02/1992.

La domanda deve essere corredata di un certificato del proprio medico curante, ovvero di una perizia medico legale che attesti la patologia.

Dal 1° gennaio 2005 contro la valutazione della Commissione medica dell'ASL si deve ricorrere dinanzi al Tribunale Civile, con l’assistenza necessaria di un legale.

L’alopecia areata, tuttavia, non è stata inserita nel Prontuario Nazionale della patologie che danno diritto al riconoscimento di una percentuale di invalidità civile, con le conseguenti agevolazioni, come l’esenzione dal ticket sanitario, etc...

La parrucca, anche se utilizzata in quanto correlata all'alopecia, è un accessorio estetico, il cui costo si pone a carico di chi ne fa uso e non è rimborsabile dalle ASL.

Per contatti scrivete a

segreteria@studiolegalemiglio.it

Nota: Si prega di non utilizzare questo contatto per richiedere i provvedimenti integrali citati nei presenti articoli.