LA
PAGINA LEGALE
a cura dell’ Avv. Vincenzo Miglio
Concorsi pubblici in ambito militare
Per i concorsi pubblici in ambito militare è stata emanata dal Ministero della
Difesa, con decreto del 5 ottobre 2011, una modifica della direttiva tecnica
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa
di non idoneità al servizio militare, pubblicata sulla GU n. 237 del 11-10-2011,
che ha inserito all’art. 19 “l’alopecia areata”, fra le patologie che rendono il
candidato non idoneo al servizio militare.
Con la sentenza n.320/2000 del Tar Calabria un candidato
escluso per alopecia
è stato riammesso al concorso all’Accademia della
Guardia di Finanza, in relazione “al dedotto vizio di
motivazione del provvedimento di esclusione”.
Contro le decisione di non idoneità della Commissione
Sanitaria Militare la tutela è in sede amministrativa
davanti al TAR LAZIO, ovvero con il ricorso straordinario al
Capo dello Stato, nei rispettivi termini, previsti per
legge, dalla notifica del provvedimento di esclusione.
Concorsi pubblici nella Polizia di Stato
La
legge 23 agosto 2004, n. 226 (GU. N.204 del 31 agosto 2004)
ha sospeso la chiamata per lo svolgimento del servizio di
leva obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2005 e dunque
non è più possibile arruolare agenti ausiliari nella Polizia
di Stato.
Con decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198 è stato
emanato il regolamento concernente i requisiti di idoneità
fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in
possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato.
In particolare, si evidenzia la Tab. 1-Art. 1. “Le sindromi
da immunodeficienza croniche e loro complicanze”. All'art. 2
“Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle
mucose visibili: a) le alterazioni congenite ed acquisite
croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che,
per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o
fisiognomiche”.
Non esiste una classificazione specifica delle singole
patologie, tra le quali venga menzionata l’alopecia areata.
Contro la decisione di non idoneità della Commissione
Sanitaria la tutela è in sede amministrativa davanti al TAR
LAZIO, ovvero con il ricorso straordinario al Capo dello
Stato, nei rispettivi termini, previsti per legge, dalla
notifica del provvedimento di esclusione.
Si può segnalare un caso specifico in un concorso per
ispettore di Polizia nell’ordinanza n. 8024/2001, del
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV del
18/09/2001, che ha dichiarato: “l’assenza delle dedotte
infermità di carattere invalidanti o ostativi al normale
svolgimento del servizio”, in favore di un candidato escluso
alle prove
fisiche per alopecia areata e poi riammesso alle successive
fasi del concorso.
Invalidità Civile
Con
domanda diretta alle ASL della propria città di residenza si
ha diritto ad ottenere una invalidità civile nel caso di
“alopecia cicatriziale” del 35% per la perdita totale dello
scalpo, ovvero del 21% per la perdita parziale, punteggio
fisso in base al DM del 5/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 47 del 26/02/1992.
La domanda deve essere corredata di un certificato del
proprio medico curante, ovvero di una perizia medico legale
che attesti la patologia.
Dal 1° gennaio 2005 contro la valutazione della Commissione medica
dell'ASL si deve ricorrere dinanzi al Tribunale Civile, con
l’assistenza necessaria di un legale.
L’alopecia areata, tuttavia, non è stata inserita nel
Prontuario Nazionale della patologie che danno diritto al
riconoscimento di una percentuale di invalidità civile, con
le conseguenti agevolazioni, come l’esenzione dal ticket
sanitario, etc...
La parrucca, anche se utilizzata in quanto correlata
all'alopecia, è un accessorio estetico, il cui costo si pone
a carico di chi ne fa uso e non è rimborsabile dalle ASL.
Per
contatti scrivete a
segreteria@studiolegalemiglio.it
Nota: Si prega di non utilizzare questo contatto per
richiedere i provvedimenti integrali citati nei presenti
articoli.
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