STATUTO
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MEDITERRANEA ALOPECIA AREATA
COSTITUZIONE
– SEDE – SCOPO
Articolo 1
E’
costituita, anche ai sensi della legge n. 266 del 1991, un'associazione di
volontariato denominata
Associazione
Nazionale Mediterranea Alopecia Areata (ANMAA)
Articolo 2
L’Associazione
nazionale ha sede in Matera, alla via Sinni n.26.
L’Associazione
potrà istituire sezioni regionali, provinciali e comunali sull’intero
territorio nazionale. Ogni struttura territoriale ha propria autonomia
organizzativa e gestionale.
L’Associazione
ha struttura democratica e non ha fini di lucro.
Tutte
le cariche associative sono elettive gratuite.
Articolo
3
L’Associazione partecipa al conseguimento dalle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province autonome e dagli Enti locali con l'apporto originale dell’attività'
di volontariato prestata, per suo termine, dai suoi associati in modo personale,
spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretto o indiretto sia da parte
dell’Associazione che dai suoi associati.
Gli
associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di
volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere
soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla
legge e stabiliti dagli organi dell’Associazione. L’Associazione, in
particolare ha lo scopo:
-
di promuovere
l'assistenza alle persone affette da Alopecia Areata, nonché l’istruzione e
l’educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette
patologie, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
-
di sensibilizzare le
strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare
l’assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
-
di promuovere la ricerca
scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;
-
di effettuare indagini
sulla diffusione delle dette patologie in Italia e sul relativo indice;
-
di promuovere rapporti
con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra
Istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
-
di diffondere
l’informazione e l’istruzione delle classi medica e paramedica circa le
possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi
informativi.
L'associazione
provvede con ogni mezzo al raggiungimento del propri fini e così, a titolo
esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio, comitati
scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica
opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.
L’associazione
può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti solo nei limiti stabiliti
dall’art. 3 L. 266/91 e dalle altre norme in materia di volontariato.
PATRIMONIO
Articolo 4
Il
patrimonio dell'associazione è rappresentato:
-
dai contributi degli
associati;
-
da beni mobili ed
immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
-
da ogni altro bene
divenuto dell’Associazione stessa a qualunque titolo;
-
da contributi ricevuti da
enti pubblici e privati;
-
da rimborsi per attività
svolte in regime di convenzione.
ASSOCIATI
Articolo 5
Possono
far parte dell'associazione persone fisiche e giuridiche.
Chi
intenda divenire socio deve prestare apposita domanda alla Sezione locale
dell'associazione, o in assenza alla struttura direttamente superiore.
L’ammissione
del socio è accettata dal Consiglio Direttivo Locale o in assenza dal Consiglio
Direttivo della struttura direttamente superiore.
Tutti
gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale, da versarsi alla
Sezione locale e competente per territorio o all’Amministrazione Nazionale ove
questa mancasse. La quota minima viene stabilita dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
Gli
associati che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti
dell’Associazione, anche nell’esecuzione degli incarichi a loro affidati,
potranno essere nominati dall’Assemblea “Soci benemeriti”.
Le
persone che non siano associati, le quali abbiano acquisito particolari
benemerenze nei confronti dell’Associazione, possono essere nominate dal
Consiglio Direttivo “Soci onorari”.
Il
diritto al voto di assemblea spetta a tutti gli associati, sia benemeriti che
ordinari.
Gli
associati hanno diritto di partecipare alle attività dell’associazione con
piena parità di eleggere gli organi dell'associazione e di essere informati
sulle attività della stessa.
L'associazione
per lo svolgimento delle attività può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare
l'attività svolta.
L'associazione
può svolgere le attività in strutture proprie o in strutture pubbliche o in
strutture convenzionate con le strutture pubbliche.
L'associazione
è tenuta ad assicurare gli associati che prestino attività di volontariato
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Articolo 5
L’appartenenza
all’Associazione cessa:
a)
per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
locale;
b)
per decesso
c)
per esclusione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo;
d)
l'esclusione può essere pronunciata del Direttivo nel caso di morosità nel
pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi del successivo
anno solare, salve le situazioni di particolare disagio che dovessero impedire
il pagamento e fossero accertate dal Direttivo locale o nel caso il volontario
abbia percepito compensi per la sua attività di volontariato o non segue le
indicazioni contenute nel presente statuto.
SEZIONI
LOCALI
Articolo 7
E’
possibile istituire nell'ambito di competenza territoriale
dell’associazione, delle Sezioni comunali, provinciali e regionali con la
medesima composizione di organi.
La
sezione Ragionale viene costituita allorquando nell'ambito di una stessa regione
si costituiscono almeno due sezioni provinciali.
La
sezione Provinciale viene costituita allorquando nell'ambito di una stessa
provincia si costituiscono almeno due sezioni comunali.
Al venir meno di tutti gli associati
aventi sede o domicilio elettivo nel rispettivo Comune, la relativa sezione si
estingue. Allorquando in una regione risulta attiva una sola sezione
provinciale, la relativa sezione regionale si estingue e la rappresentanza a
livello Nazionale viene garantita mediante la partecipazione agli organi
nazionali di membri della sezione Provinciale.
Poiché
i soci di ciascun comune o provincia sono contemporaneamente soci
dell'Associazione e della Sezione, ciascuna Sezione ha anche autonoma natura di
Associazione non riconosciuta, parallela all’Associazione Provinciale o
Regionale.
Pertanto
ciascuna sezione si può iscrivere nel rispettivo registro delle organizzazioni
di volontariato, istituito al sensi della L 266/91, ed ha proprio statuto
conforme allo statuto-tipo approvato dal Consiglio Direttivo; le sezioni possono
stipulare, in quanto autonome associazioni, le convenzioni con lo Stato,
Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici previste dalla L 266/91.
L’articolazione
territoriale ha il preciso scopo di indirizzare e coordinare l’attività delle
sezioni che rappresentano la base.
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 8
Gli organi
dell’Associazione sono:
1)
le Assemblee Nazionali, Regionali Provinciali e Comunali;
2)
I Consigli Direttivi Nazionali Regionali Provinciali e Comunali.
L'Assemblea
può inoltre nominare un Collegio di Revisore dei Conti, di tre membri, con il
compito di vigilare sull'amministrazione dell’associazione e di riferire
all’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
I
componenti gli organi associativi vengono eletti democraticamente fra tutti i
soci maggiorenni; tale servizio è svolto in forma esclusivamente gratuita fatta
eccezione per il rimborso delle spese sostenute e documentate.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Articolo
9
L’Assemblea,
legalmente convocata o costituita, rappresenta l’Universalità dei soci.
Le
sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non
intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle
vigenti norme.
L’Assemblea
sarà nazionale Nazionale, Regionale Provinciale e Comunale.
L’Assemblea
comunale sarà composta da tutti i soci residenti nel relativo comune di
appartenenza aventi diritto di voto.
L’assemblea
provinciale sarà composta dai delegati nominati dalle assemblee comunali,
secondo quanto previsto dallo statuto della singola provincia redatto sulla base
dello statuto–tipo ed approvato sulla base delle caratteristiche della singola
provincia, in ogni caso deve essere assicurata la presenza dei Presidenti del
Consiglio Direttivo.
L’assemblea
regionale sarà composta dai delegati nominati dalle assemblee provinciali, nel
numero previsto dallo statuto della singola regione redatto sulla base dello
statuto–tipo ed approvato sulla base delle caratteristiche della singola
regione; in ogni caso deve essere assicurata la presenza dei Presidenti del
Consiglio Direttivo.
L’assemblea
nazionale sarà composta da tutti i presidenti del Consiglio Direttivo di ogni
regione in cui l’associazione è presente.
Articolo 10
Le
assemblee ad ogni livello sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno
luogo nella sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio nazionale,
secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea
ordinaria convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di
esercizio; quella ordinaria è convocata, altresì, ogni tre anni per eleggere i
membri del Consiglio Direttivo.
Le
assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo
richiedano.
L’Assemblea
deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci.
La
convocazione, con relativo ordine del giorno avviene con apposito avviso tramite
lettera o per pubblicazione su quotidiano e notiziario o per affissione di
apposito avviso presso la sede dell’associazione.
Articolo 11
L'assemblea
ordinaria delibera:
1)
sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, come meglio specificato
all’art.14;
2)
sull'approvazione del programma di attività dell’Associazione;
3)
sulla nomina degli associati benemeriti;
4)
sull'approvazione del bilancio, da redigersi osservando le disposizioni
dell'art. 3 L 266/91;
5)
su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella
competenza dell’assemblea straordinaria.
L’Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e sulla
devoluzione del patrimonio sociale.
Articolo 12
L’Assemblea
ordinaria e straordinaria ad ogni livello, in prima convocazione è regolarmente
costituita con l’intervento – di persona o per delega – di più della metà
degli associati e in seconda convocazione (da tenersi almeno 24 ore dopo) è
regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti –
di persone o per delega.
L’Assemblea
ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei soci intervenuti (di persona o per delega)
mentre l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole dl almeno due
terzi del soci intervenuti (di persona o per delega).
Ogni
associato può farsi rappresentare da altro associato per delega scritta da
restare agli atti dell’associazione; ciascun associato può rappresentare non
più di dieci associati.
Articolo 13
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso dl sua assenza o
impedimento, da uno dei Vice Presidenti; in loro mancanza l’Assemblea è
presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza del
presenti.
Il
Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale, sempre che il
verbale medesimo non sia redatto da un notaio.
Spetta
al Presidente della Assemblea di redigere e regolare le discussioni e stabilire
le modalità e l’ordine delle votazioni.
Articolo 14
Il
Presidente dell’associazione in casi particolari può sottoporre decisioni di
carattere ordinario e straordinario, e quindi anche proposte di modifica dello
statuto sociale o di scioglimento dell’Associazione, ad un referendum che potrà
svolgersi anche a mezzo posta.
La
proposta di referendum sarà approvata, equivalendo a delibera assembleare,
qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei soci che abbiano
validamente espresso il proprio voto.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Articolo
15
L’associazione
avrà un Consiglio Direttivo per
ogni comune in cui l’associazione è presente; un Consiglio Direttivo
provinciale: un Consiglio Direttivo regionale ad uno nazionale.
Il
Consiglio Direttivo provinciale, regionale e nazionale è eletto dalle
rispettive assemblee ed è composto da 3 o 5 membri.
Per
l'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio può avvalersi di un
consulente scientifico, che non avrà diritto di voto qualora non ricopra la
qualifica di socio.
Il
consulente scientifico regionale o provinciale ha il compito dl individuare i
consulenti all’interno della Regione o Provincia e di garantire la loro
competenza.
Articolo 16
I
membri del Consiglio Direttivo ad ogni livello durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili.
Articolo 17
Il
Consiglio Direttivo ad ogni livello elegge nel suo seno il Presidente, il vice
Presidente, il Tesoriere, il Segretario.Il
Presidente è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Articolo 18
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa
o su richiesta di almeno 3 (tre) consiglieri.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo saranno tenute nella sede dell’Associazione o
in ogni altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
Il
Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva al 28 febbraio di ogni
anno deve esaminare il bilancio da sottoporre all’approvazione dell'assemblea.
Articolo 19
Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice
Presidente; qualora non sia presente il Vice Presidente, esso è presieduto da
un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.
Il
Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.
Articolo 20
Il
Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il
conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria
dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto
espressamente riservati all’Assemblea; ha in particolare il potere di fissare
l’importo annuale dei contributi di associazione e quello di istituire e/o
aderire a sezioni regionali e provinciali.
Il
Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al
Presidente, al Segretario o ad altri membri, anche disgiuntamente, determinando
i limiti di tale delega.
Articolo 21
Il
Consiglio Direttivo può istituire organi operativi per lo svolgimento dei fini
sociali, quali gruppi di lavoro “ad hoc” per lo sviluppo di specifici
programmi.
Il
gruppo di lavoro è coordinato da un membro del Consiglio o da un socio
ordinario dell’Associazione nominato dal Consiglio stesso.
I
gruppi di lavoro devono presentare al Consiglio Direttivo una relazione annuale
sull’attività svolta; i mezzi finanziari delle commissioni e dei gruppi di
lavoro sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Qualora
i membri dei gruppi di lavoro non facciano parte del Consiglio, potranno
partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, in qualità di consulenti, senza
diritto di voto.
Articolo
22
Il
Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare altri membri quando, durante il
mandato, per qualsiasi ragione vengano a mancare alcuni di quelli in carica,
purché i membri cooptati non siano in numero superiore al membri eletti.
I
membri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea che potrà
confermarli in carica o nominare altri fino alla scadenza del mandato dei membri
sostituiti.
L’appartenenza
al Consiglio Direttivo cessa:
1.
per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al
Segretario;
2.
per decesso;
3.
per scadenza del mandato.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 23
L'esercizio
sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’associazione
attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio preventivo ed il
rendiconto consuntivo annuale entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio
sociale, il quale verrà negli stessi termini sottoposti all’assemblea dei
soci per la relativa approvazione. Tali documenti saranno accompagnati da
apposita relazione illustrativa. Il bilancio sarà redatto evidenziando i beni,
i contributi ed i lasciti.
Il
Consiglio Direttivo si obbliga, altresì, alla redazione di una relazione
annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.
REGOLAMENTAZIONE
DELLE ATTIVITA’
Articolo
24
Il
Consiglio Direttivo Nazionale avrà cura di redigere un regolamento per il
funzionamento dell’intera associazione.
RAPPRESENTANZA
E FIRMA SOCIALE
Articolo
25
Il
potere di rappresentare l'associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché
quello di firmare nel nome dell'associazione, spetta al Presidente.
I
Vice Presidenti svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o
impedimento;l’intervento di un Vice Presidente fa piena prova
dell’impedimento del Presidente.
Il
Tesoriere nominato al sensi dell'art. 17 o, in sua assenza, il Segretario è
responsabile della tenuta della contabilità dell’associazione, nonché della
gestione dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.
Il
Segretario cura l’invio degli avvisi di convocazione dell’assemblea e del
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del
Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi
e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o da Presidente.
DURATA
DELL’ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO
Articolo 26
La
durata dell’associazione è stabilita fino al a tutto il 2100 (duemilacento).
Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell’Assemblea
Straordinario.
Articolo 27
In
caso di scioglimento dell’associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento
di tutti gli eventuali debiti saranno devoluti ad associazioni ed Istituti
aventi scopo analogo a quello contemplato nell’art. 3 del presente statuto,
sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi fini non di lucro. A tal fine
l’assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
RINVIO
Articolo
28
Per
tutto quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito, si fa
rinvio alle leggi vigenti in materia.
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