STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDITERRANEA ALOPECIA AREATA

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1
E’ costituita, anche ai sensi della legge n. 266 del 1991, un'associazione di volontariato denominata

Associazione Nazionale Mediterranea Alopecia Areata (ANMAA)

Articolo 2
L’Associazione nazionale ha sede in Matera, alla via Sinni n.26.
L’Associazione potrà istituire sezioni regionali, provinciali e comunali sull’intero territorio nazionale. Ogni struttura territoriale ha propria autonomia organizzativa e gestionale.
L’Associazione ha struttura democratica e non ha fini di lucro.
Tutte le cariche associative sono elettive gratuite.

Articolo 3
L’Associazione partecipa al conseguimento dalle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli Enti locali con l'apporto originale dell’attività' di volontariato prestata, per suo termine, dai suoi associati in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretto o indiretto sia da parte dell’Associazione che dai suoi associati.
Gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell’Associazione. L’Associazione, in particolare ha lo scopo:

  • di promuovere l'assistenza alle persone affette da Alopecia Areata, nonché l’istruzione e l’educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie, erogando a tal fine appositi servizi informativi;

  • di sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;

  • di promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;

  • di effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia e sul relativo indice;

  • di promuovere rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra Istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;

  • di diffondere l’informazione e l’istruzione delle classi medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi.

L'associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento del propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.
L’associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti solo nei limiti stabiliti dall’art. 3 L. 266/91 e dalle altre norme in materia di volontariato.

 PATRIMONIO

Articolo 4
Il patrimonio dell'associazione è rappresentato:

  •       dai contributi degli associati;

  •       da beni mobili ed immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;

  •       da ogni altro bene divenuto dell’Associazione stessa a qualunque titolo;

  •       da contributi ricevuti da enti pubblici e privati;

  •       da rimborsi per attività svolte in regime di convenzione.

 ASSOCIATI

Articolo 5
Possono far parte dell'associazione persone fisiche e giuridiche.
Chi intenda divenire socio deve prestare apposita domanda alla Sezione locale dell'associazione, o in assenza alla struttura direttamente superiore.
L’ammissione del socio è accettata dal Consiglio Direttivo Locale o in assenza dal Consiglio Direttivo della struttura direttamente superiore.
Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale, da versarsi alla Sezione locale e competente per territorio o all’Amministrazione Nazionale ove questa mancasse. La quota minima viene stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Gli associati che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, anche nell’esecuzione degli incarichi a loro affidati, potranno essere nominati dall’Assemblea “Soci benemeriti”.
Le persone che non siano associati, le quali abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, possono essere nominate dal Consiglio Direttivo “Soci onorari”.
Il diritto al voto di assemblea spetta a tutti gli associati, sia benemeriti che ordinari.
Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività dell’associazione con piena parità di eleggere gli organi dell'associazione e di essere informati sulle attività della stessa.
L'associazione per lo svolgimento delle attività può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta.
L'associazione può svolgere le attività in strutture proprie o in strutture pubbliche o in strutture convenzionate con le strutture pubbliche.
L'associazione è tenuta ad assicurare gli associati che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
 

Articolo 5
L’appartenenza all’Associazione cessa:
a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo locale;
b) per decesso
c) per esclusione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo;
d) l'esclusione può essere pronunciata del Direttivo nel caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi del successivo anno solare, salve le situazioni di particolare disagio che dovessero impedire il pagamento e fossero accertate dal Direttivo locale o nel caso il volontario abbia percepito compensi per la sua attività di volontariato o non segue le indicazioni contenute nel presente statuto.

SEZIONI LOCALI

Articolo 7
E’ possibile istituire nell'ambito di competenza territoriale dell’associazione, delle Sezioni comunali, provinciali e regionali con la medesima composizione di organi.
La sezione Ragionale viene costituita allorquando nell'ambito di una stessa regione si costituiscono almeno due sezioni provinciali.
La sezione Provinciale viene costituita allorquando nell'ambito di una stessa provincia si costituiscono almeno due sezioni comunali.
Al venir meno di tutti gli associati aventi sede o domicilio elettivo nel rispettivo Comune, la relativa sezione si estingue. Allorquando in una regione risulta attiva una sola sezione provinciale, la relativa sezione regionale si estingue e la rappresentanza a livello Nazionale viene garantita mediante la partecipazione agli organi nazionali di membri della sezione Provinciale.
Poiché i soci di ciascun comune o provincia sono contemporaneamente soci dell'Associazione e della Sezione, ciascuna Sezione ha anche autonoma natura di Associazione non riconosciuta, parallela all’Associazione Provinciale o Regionale.
Pertanto ciascuna sezione si può iscrivere nel rispettivo registro delle organizzazioni di volontariato, istituito al sensi della L 266/91, ed ha proprio statuto conforme allo statuto-tipo approvato dal Consiglio Direttivo; le sezioni possono stipulare, in quanto autonome associazioni, le convenzioni con lo Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici previste dalla L 266/91.
L’articolazione territoriale ha il preciso scopo di indirizzare e coordinare l’attività delle sezioni che rappresentano la base.


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 8
Gli organi dell’Associazione sono:
1) le Assemblee Nazionali, Regionali Provinciali e Comunali;
2) I Consigli Direttivi Nazionali Regionali Provinciali e Comunali.
L'Assemblea può inoltre nominare un Collegio di Revisore dei Conti, di tre membri, con il compito di vigilare sull'amministrazione dell’associazione e di riferire all’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
I componenti gli organi associativi vengono eletti democraticamente fra tutti i soci maggiorenni; tale servizio è svolto in forma esclusivamente gratuita fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute e documentate.

 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 9
L’Assemblea, legalmente convocata o costituita, rappresenta l’Universalità dei soci.
Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
L’Assemblea sarà nazionale Nazionale, Regionale Provinciale e Comunale.
L’Assemblea comunale sarà composta da tutti i soci residenti nel relativo comune di appartenenza aventi diritto di voto.
L’assemblea provinciale sarà composta dai delegati nominati dalle assemblee comunali, secondo quanto previsto dallo statuto della singola provincia redatto sulla base dello statuto–tipo ed approvato sulla base delle caratteristiche della singola provincia, in ogni caso deve essere assicurata la presenza dei Presidenti del Consiglio Direttivo.
L’assemblea regionale sarà composta dai delegati nominati dalle assemblee provinciali, nel numero previsto dallo statuto della singola regione redatto sulla base dello statuto–tipo ed approvato sulla base delle caratteristiche della singola regione; in ogni caso deve essere assicurata la presenza dei Presidenti del Consiglio Direttivo.
L’assemblea nazionale sarà composta da tutti i presidenti del Consiglio Direttivo di ogni regione in cui l’associazione è presente.

Articolo 10
Le assemblee ad ogni livello sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea ordinaria convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio; quella ordinaria è convocata, altresì, ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano.
L’Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci.
La convocazione, con relativo ordine del giorno avviene con apposito avviso tramite lettera o per pubblicazione su quotidiano e notiziario o per affissione di apposito avviso presso la sede dell’associazione.

Articolo 11
L'assemblea ordinaria delibera:
1) sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, come meglio specificato all’art.14;
2) sull'approvazione del programma di attività dell’Associazione;
3) sulla nomina degli associati benemeriti;
4) sull'approvazione del bilancio, da redigersi osservando le disposizioni dell'art. 3 L 266/91;
5) su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell’assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 12
L’Assemblea ordinaria e straordinaria ad ogni livello, in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento – di persona o per delega – di più della metà degli associati e in seconda convocazione (da tenersi almeno 24 ore dopo) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti – di persone o per delega.
L’Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti (di persona o per delega) mentre l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole dl almeno due terzi del soci intervenuti (di persona o per delega).
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato per delega scritta da restare agli atti dell’associazione; ciascun associato può rappresentare non più di dieci associati.

Articolo 13
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso dl sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti; in loro mancanza l’Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza del presenti.
Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un notaio.
Spetta al Presidente della Assemblea di redigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.

Articolo 14
Il Presidente dell’associazione in casi particolari può sottoporre decisioni di carattere ordinario e straordinario, e quindi anche proposte di modifica dello statuto sociale o di scioglimento dell’Associazione, ad un referendum che potrà svolgersi anche a mezzo posta.
La proposta di referendum sarà approvata, equivalendo a delibera assembleare, qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei soci che abbiano validamente espresso il proprio voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15
L’associazione avrà un Consiglio Direttivo per ogni comune in cui l’associazione è presente; un Consiglio Direttivo provinciale: un Consiglio Direttivo regionale ad uno nazionale.
Il Consiglio Direttivo provinciale, regionale e nazionale è eletto dalle rispettive assemblee ed è composto da 3 o 5 membri.
Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio può avvalersi di un consulente scientifico, che non avrà diritto di voto qualora non ricopra la qualifica di socio.
Il consulente scientifico regionale o provinciale ha il compito dl individuare i consulenti all’interno della Regione o Provincia e di garantire la loro competenza.

Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo ad ogni livello durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Articolo 17
Il Consiglio Direttivo ad ogni livello elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.Il Presidente è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Articolo 18
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 3 (tre) consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno tenute nella sede dell’Associazione o in ogni altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva al 28 febbraio di ogni anno deve esaminare il bilancio da sottoporre all’approvazione dell'assemblea.

Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; qualora non sia presente il Vice Presidente, esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.
Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Articolo 20
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea; ha in particolare il potere di fissare l’importo annuale dei contributi di associazione e quello di istituire e/o aderire a sezioni regionali e provinciali.
Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, al Segretario o ad altri membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti di tale delega.

Articolo 21
Il Consiglio Direttivo può istituire organi operativi per lo svolgimento dei fini sociali, quali gruppi di lavoro “ad hoc” per lo sviluppo di specifici programmi.
Il gruppo di lavoro è coordinato da un membro del Consiglio o da un socio ordinario dell’Associazione nominato dal Consiglio stesso.
I gruppi di lavoro devono presentare al Consiglio Direttivo una relazione annuale sull’attività svolta; i mezzi finanziari delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Qualora i membri dei gruppi di lavoro non facciano parte del Consiglio, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, in qualità di consulenti, senza diritto di voto.

Articolo 22
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare altri membri quando, durante il mandato, per qualsiasi ragione vengano a mancare alcuni di quelli in carica, purché i membri cooptati non siano in numero superiore al membri eletti.
I membri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea che potrà confermarli in carica o nominare altri fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
1. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Segretario;
2. per decesso;
3. per scadenza del mandato.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’associazione attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale, il quale verrà negli stessi termini sottoposti all’assemblea dei soci per la relativa approvazione. Tali documenti saranno accompagnati da apposita relazione illustrativa. Il bilancio sarà redatto evidenziando i beni, i contributi ed i lasciti.
Il Consiglio Direttivo si obbliga, altresì, alla redazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’

Articolo 24
Il Consiglio Direttivo Nazionale avrà cura di redigere un regolamento per il funzionamento dell’intera associazione.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 25
Il potere di rappresentare l'associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'associazione, spetta al Presidente.
I Vice Presidenti svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;l’intervento di un Vice Presidente fa piena prova dell’impedimento del Presidente.
Il Tesoriere nominato al sensi dell'art. 17 o, in sua assenza, il Segretario è responsabile della tenuta della contabilità dell’associazione, nonché della gestione dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.
Il Segretario cura l’invio degli avvisi di convocazione dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o da Presidente. 

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO

Articolo 26
La durata dell’associazione è stabilita fino al a tutto il 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell’Assemblea Straordinario.

Articolo 27
In caso di scioglimento dell’associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti saranno devoluti ad associazioni ed Istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell’art. 3 del presente statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi fini non di lucro. A tal fine l’assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

RINVIO

Articolo 28
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito, si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.